Ci siamo spesso domandati come nascano le prassi bancarie, quelle che il Settore del credito pretenderebbe fossero trattate come NORME e non come PATTI NEGOZIALI, passibili quindi di essere dichiarati nulli in quanto non in linea con le leggi dello Stato.
Una ottima chiarificazione sul meccanismo mi viene data forse ingenuamente, dalla risposta illuminante di un Avvocato : “ Le Banche conservano la documentazione inerente i Conti Correnti, solo per DIECI ANNI, mentre il resto viene distrutto”; alla mia obiezione . “ Ma non lo possono fare se il rapporto con il Cliente non è concluso” la risposta decisa e breve : “ Ma lo fanno!”
E ne consegue fatalmente che in molte cause, a fronte della richiesta da parte degli Avvocati della presunta vittima del Settore del Credito che richiede di fare chiarezza sull’accaduto e quindi invoca una CTU, cioè una Consulenza tecnica di Ufficio, come nel suo diritto, le Banche tendono ad eccepire, tramite i propri agguerriti legali la cosiddetta “prescrizione decennale a ritroso”
Resta un mistero per ora insoluto come possa accadere che simile mostro giuridico sia richiesto e per di più a volte concesso da un Giudice, quando detta eccezione è in evidente contrasto con l’art.112 del Codice di Procedura Civile e con il codice Civile .
L’art. 2934 cc recita.”Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare ( del diritto) non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili..”
Questa norma è stata emessa per evitare che il titolare del diritto sia sopraffatto da INERZIA, per cui la PRESCRIZIONE ESTINTIVA del diritto si verifica esclusivamente con la maturazione di quel periodo di tempo previsto dalla legge a partire dalla data dell’ultima prestazione. ( artt. 2935 e 2957 cc).
Ma si deve sottolineare che la strategia del Settore del Credito di “distruggere”, si fa per dire, tutta la documentazione oltre i dieci anni a ritroso inerente i propri rapporti con la Clientela, ( tra l’altro questo fatto non corrisponde a realtà, vedi quello che succede con le registrazioni sul CRIF, CTC, EXPERIAN e altri archivi), chiaramente determinata da furbizia dell’asino, e non impedisce agli avvocati di parte della Clientela , di depositare in Tribunale l’integrale documentazione relativa a tutto il rapporto, esclusivo e reale oggetto del contendere, ed impedire quindi alla Banca di eccepire conteggi diversi a quelli che essa stessa avesse a suo tempo forniti al Cliente, quasi si pretendesse di disconoscere i documenti dalla banca stessa emessi nei 10 anni antecedenti.
Ciò che rende la pretesa bancaria più ridicola ancora è una considerazione: ma quando emergeranno liti per i mutui attuali, della durata dai 25 ai 40 anni, la Banca pretenderà forse di conservare solo i documenti relativi agli ultimi dieci anni distruggendo anche i contratti?
Quindi si consiglia con forza a tutti coloro che avessero linee di credito con Banche, di conservare gelosamente ogni documento inerente i loro rapporti con gli istituti di credito, senza disperderne mai nessuno : fa testo la documentazione depositata e nulla altro, e le eccezioni delle Banche vanno tassativamente rigettate sul nascere, correndo altrimenti il rischio di veder vanificate le nostre aspettative di recupero.
Peggio per gli Istituti se hanno perso la loro documentazione: vedremo in tali casi se si tratta di furbizia o strategia, e se alla occorrenza tali documenti saranno confermati.
Bisognerà essere molto decisi e duri in tale senso, senza lasciare spazi alcuni, altrimenti ci troveremo ancora una volta a dover discutere del sesso degli Angeli.
Ricordiamoci che, in mancanza di documentazione, la banca non può dimostrare nulla di contrario a quanto da noi legalmente affermato.
Ai sensi dell’art. 2697 cc, infatti , l’onere della prova è a carico di chi vuole fare valere in giudizio un suo diritti (1° comma), e passa ovviamente a chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto (2° comma ).
Persino queste regole elementari mi è capitato di veder calpestare in giudizio, chiaramente a favore di parte Bancaria.