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L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che in base alla risoluzione ministeriale 241/e del 7 settembre 2007, gli interessi passivi del mutuo contratto per finanziare la costruzione della propria abitazione, (intesa come prima casa, o più propriamente, abitazione principale), sono detraibili, anche qualora la destinazione del mutuo risultasse del tutto mancante, o fosse stata omessa, nel contratto stipulato tra la banca e il cliente. Ciò è vero a patto, però, che chi ha contratto il mutuo produca una dichiarazione della banca che attesti la finalità per la quale il finanziamento è stato concesso. Questa dichiarazione che la legge prevede possa essere anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (in buona sostanza si tratta di una vera e propria auto certificazione), deve essere presentata all'ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente. In base all'articolo 15, comma 1/ter del Tuir, l'importo massimo che si può detrarre dall'ammontare complessivo è pari al 19% e, comunque, non superiore a € 2582,28 degli interessi passivi pagati dal mutuatario in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca e che siano stati contratti a partire dall'1 gennaio 1998. Riassumendo, quindi, è possibile detrarre gli interessi passivi derivanti dal mutuo costituito sia per la costruzione della propria abitazione principale sia per l'acquisto di un immobile già pronto, purché nel contratto venga specificata la finalità dello stesso. In mancanza, sarà sufficiente produrre una semplice auto certificazione da presentare all'Agenzia delle Entrate.
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