Rateazione cartella esattoriale - nuovo prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa e nuovo modello di istanza per società di capitali e cooperative
Con la direttiva del 6 ottobre 2008 inviata da Equitalia alle 25 societa’ partecipate si semplificano i calcoli per individuare la situazione di difficolta’ temporanea, che da’ luogo alla possibilita’ di versare a rate le imposte per le domande di valore oltre 5 mila euro.
In particolare le novita’ riguardano le istanze presentate da ditte individuali in contabilita’ ordinaria, societa’ di persone, associazioni, fondazioni non bancarie, comitati ed enti ecclesiastici. Per queste societa’, che non sono obbligate a redigere un bilancio dettagliato, bastera’ determinare gli indici, che servono a individuare la temporanea situazione di difficolta’, in forma aggregata, senza il dettaglio delle singole voci che concorrono alla loro formazione.
Esaminiamo la nuova direttiva, il nuovo prospetto per il calcolo dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa, nonchè il nuovo modello per l’istanza di rateazione per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna.
Relativamente alle società di capitali, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, ai consorzi con attività esterna, alle società di persone ed alle ditte individuali in contabilità ordinaria, con la direttiva n. DSR/NC 2008/017 del 13 maggio 2008 e n. DSR/NC/2008/025 del 10 luglio 2008, Equitalia ha fatto presente che l’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini della rateazione delle somme iscritte a ruolo deve essere valutata sulla base della capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.
A tal fine, Equitalia ha disposto l’utilizzo dei seguenti parametri:
- l’Indice di Liquidità, pari a: (liquidità differita + liquidità corrente) /passivo corrente, che consente di stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di fare fronte ai propri impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide, correnti (ossia immediate) e differite;
- il c.d. “Indice Alfa” pari a: (debito complessivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella) / (valore della produzione) x 100, che individua in quale misura percentuale il debito complessivo incide sul valore della produzione.
Ciò premesso, allo scopo di rendere più completa la rappresentazione dei valori che determinano il primo indice e di chiarire le esatte modalità di calcolo del secondo, si è deciso di ricorrere ad un nuovo prospetto (allegato n°1) che sostituisce integralmente quello indicato nella direttiva n. D8R/NC/200S/025 del 10 luglio 200S con riferimento a società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna.
Per quanto riguarda l’Indice di Liquidità, tale nuovo prospetto aggiunge, alle voci di bilancio da prendere in considerazione per individuare la liquidità differita, gli “altri titoli” di cui alla voce C, III, n. 6 dell’art. 2424 c.c., vale a dire le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, diverse dalle partecipazioni e dalle azioni proprie.
In merito, poi, all’Indice Alfa, dallo stesso prospetto emerge che le voci del valore della produzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione del denominatore di tale indice (che di seguito e nella relativa modulistica sarà indicato come “valore della produzione rettificato”) sono, esclusivamente, quelle di cui alla voce A, n. 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), n. 3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) e n. 5 (altri ricavi e proventi) dell’art. 2425 c.c.
In effetti, soltanto tali poste di bilancio rappresentano grandezze suscettibili di incidere sulla capacità dell’impresa di generare flussi di cassa.
Alla luce di quanto precede, Equitalia rende disponibile un nuovo modello (allegato n° 2 - che sostituisce integralmente quello indicato nella direttiva n. D8R/NC/200s/025 del 10 luglio 200S) per l’stanza di rateazione da parte di società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna (per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria cfr. l’articolo specifico del blog), modificato anche alla luce dell’eliminazione, ad opera del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 131, dell’obbligo di prestazione di garanzia per importi superiori a 50.000,00 euro.
Circa il valore che tali indici devono assumere, sia ai fini della concessione della rateazione, sia ai fini ell’individuazione del numero massimo di rate concedibili, rimangono ferme le indicazioni fornite con la direttiva n. D8R/NC/2008/017.
Da ultimo - per evitare aggravi documentali ai contribuenti e per evidenti motivi di snellezza dei procedimenti di rateazione - Equitalia dispone che le presenti istruzioni non si applicano ai procedimenti che già si trovano in avanzato stato di lavorazione, salvo che non sia lo stesso contribuente a richiederne l’applicazione.
Tuttavia, nel caso in cui l’applicazione delle indicazioni preesistenti ai procedimenti già avviati comporti - in virtù dei valori che l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa assumono sulla base della documentazione già acquisita - il rigetto dell’istanza, Equitalia dispone che all’interessato dovrà essere preventivamente inviata una comunicazione, nella quale lo stesso dovrà essere informato della possibilità di rideterminare, entro dieci giorni, l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa in conformità al nuovo prospetto.



Complimenti per il Vs sito è stato molto utile per la ricerca dei documenti circa l’istanza di rateazione di una cartella esattoriale
Congratulazioni ancora