La necessaria interdisciplinarietà richiesta da un mercato sempre più selettivo ed orientato a premiare la professionalità e la competenza, impone all' agente immobiliare in linea con i tempi di saper rispondere con certezza ai numerosi quesiti che pertengono la fiscalità e, anche coloro ( non nel mio caso ) che per scelta demandano a terzi ogni problematica connessa ai mutui, non possono esimersi dal conoscere alcune fondamentali informazioni che, tra l'altro, riguardano non meno di 5.500.000 nuclei familiari italiani.
In questa circostanza mi è gradito chiarire quanto segue:
L'art.1, comma 202, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che, con decorrenza e validità dal 1° gennaio di quest'anno, il limite massimo degli interessi passivi generati da mutui accesi per consentire l'acquisto della 1^ casa e sui quali calcolare la detrazione del 19% sia pari ad Euro 4.000,00.
Per coloro che già si sono avvalsi della portabilità, oppure intenderanno farlo, l' Agenzia delle Entrate, con la R.M. N 328 / E / 2007 ha chiarito che la sostituzione del mutuo originario o la rinegoziazione del medesimo, non inficiano il diritto all' applicazione della detrazione, nella misura percentuale sopra indicata.
Ovviamente, per tutti i contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre, rimane invariato il precedente tetto massimo di Euro 3.615,20.
E' altresì importante chiarire, a beneficio di chi ha acceso un mutuo il cui importo supera il prezzo di compravendita dichiarato in sede di rogito notarile e di quanti hanno sostituito il vecchio mutuo con un'altro di superiore entità che, in entrambi i casi, le detrazioni si applicano alla somma destinata all'acquisto ( nel 1° caso ) o alla residua quota di capitale a debito del mutuo originario.
In ultimo, ma non per importanza, mi occorre ribadire che l'acquisto della 1^ casa, effettuato con l'ausilio di un mutuo, comporta l'obbligo di trasferire la residenza entro 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.