Chi opera in quota o accede a uno spazio confinato conosce bene la distanza che separa un dispositivo generico da un dispositivo su cui si regge l’incolumità personale.
Nonostante ciò, la classificazione dei DPI rimane uno degli argomenti meno chiari per chi si avvicina al settore.
Conviene quindi fare ordine, muovendo dal quadro normativo e arrivando alle situazioni concrete che si presentano sul campo.
Da dove nasce la classificazione
Il riferimento per i fabbricanti è il Regolamento (UE) 2016/425, che ha sostituito la precedente Direttiva 89/686/CEE ed è stato recepito in Italia con il D.Lgs. 17/2019.
Il principio di fondo è netto: i DPI non sono tutti equivalenti. Il regolamento li ripartisce in tre categorie in funzione della gravità del rischio da cui offrono protezione.
Occorre però evitare un equivoco piuttosto diffuso. Il D.Lgs. 81/08, nell’Allegato VIII, classifica i dispositivi in base alla parte del corpo protetta, quindi testa, occhi, vie respiratorie, arti e così via.
Il Regolamento europeo adotta invece un criterio differente e li ordina in base all’entità del rischio. Si tratta di due chiavi di lettura complementari, non alternative.
Un’imbracatura protegge il corpo dalle cadute dall’alto, secondo il criterio della parte del corpo, ed è al tempo stesso un dispositivo di terza categoria, secondo il criterio della gravità. Lo stesso oggetto, osservato da due prospettive distinte.
Categoria I: rischi minimi
La prima categoria raccoglie i dispositivi destinati a rischi che l’utilizzatore è in grado di valutare autonomamente e che, nel peggiore dei casi, provocano danni lievi e reversibili.
Rientrano in questa fascia le lesioni meccaniche superficiali, il contatto con superfici calde fino a 50 °C, l’esposizione alla luce solare e i fenomeni atmosferici di natura non estrema.
Gli esempi tipici sono i guanti da giardinaggio, gli occhiali da sole e i grembiuli per lavori leggeri. In questa categoria il fabbricante autocertifica la conformità e nessun organismo esterno interviene nel processo.
Per il comparto anticaduta si tratta di una fascia che non entra quasi mai in gioco, ed è coerente che sia così.
Categoria II: la zona intermedia
La seconda categoria è definita per esclusione. Vi rientra tutto ciò che non appartiene né alla prima né alla terza, ossia i rischi moderati e di media gravità.
Ne fanno parte il casco antinfortunistico, gli indumenti ad alta visibilità e i guanti contro rischi meccanici più severi.
Vale la pena non considerarla una categoria minore per il solo fatto di collocarsi a metà strada.
Un errore ricorrente consiste nel ridurre il livello di attenzione proprio perché non si tratta di terza categoria. Il ragionamento è viziato all’origine.
Un elmetto certificato secondo la EN 397 appartiene alla seconda categoria, ma resta l’ultima barriera tra la testa dell’operatore e un oggetto in caduta. Ben poco intermedio, se lo si guarda da questa angolazione.
Categoria III: quando è in gioco la vita
Si arriva così al cuore del discorso, quello che riguarda direttamente chi si occupa di lavori in quota e di spazi confinati.
La terza categoria comprende i dispositivi che proteggono da rischi capaci di determinare conseguenze gravissime, danni irreversibili e la morte.
Il Regolamento (UE) 2016/425 individua queste situazioni in modo puntuale. Tra le principali:
- cadute dall’alto, il rischio per eccellenza dei lavori in quota;
- atmosfere carenti di ossigeno, tipiche di cisterne, serbatoi e pozzi;
- sostanze e miscele pericolose per la salute, oltre ad agenti biologici particolarmente nocivi;
- annegamento, scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- ambienti a temperature estreme, sopra i 100 °C o sotto i -50 °C.
Le imbracature (EN 361), i cordini con assorbitore di energia (EN 355), i dispositivi retrattili e i connettori appartengono tutti alla terza categoria. Su questa fascia il regolamento diventa più esigente.
La marcatura CE è accompagnata dal numero identificativo dell’organismo notificato, vale a dire l’ente terzo che ha verificato il prodotto e ne sorveglia la produzione nel tempo.
In termini pratici questo significa che, se su un’imbracatura compare la sola scritta “CE” priva del numero a quattro cifre affiancato, il dispositivo va considerato non conforme.
Perché la terza categoria impone la formazione
Esiste un elemento che distingue in modo netto i DPI di terza categoria da tutti gli altri, e riguarda chi li utilizza.
L’articolo 77, comma 4 del D.Lgs. 81/08 non si limita a richiedere informazione. Impone al datore di lavoro un addestramento pratico obbligatorio per i dispositivi di terza categoria e per i protettori dell’udito.
Non è un adempimento da liquidare frettolosamente. Merita di essere preso alla lettera, perché un’imbracatura indossata in modo scorretto risulta pericolosa quanto un’imbracatura non indossata affatto.
Un caso frequente riguarda gli operatori che allargano eccessivamente i cosciali per non sentirsi vincolati nei movimenti. Il dettaglio appare trascurabile, ma in caso di arresto caduta quel margine si traduce in un rischio concreto di scivolamento fuori dall’attrezzatura.
L’addestramento serve precisamente a neutralizzare le sviste apparentemente innocue.
È utile richiamare un’espressione diffusa tra chi opera nel soccorso e nei lavori su fune, secondo cui il DPI più costoso è quello che era a disposizione e che non è stato indossato.
La formulazione è cruda, ma sintetizza con efficacia la logica che regge l’intero impianto normativo della terza categoria.
Il caso degli spazi confinati
Gli spazi confinati richiedono una trattazione dedicata, poiché sommano più rischi in contemporanea.
All’interno di un serbatoio possono coesistere carenza di ossigeno, presenza di gas tossici e necessità di recupero in caso di malore, tutto nel medesimo spazio e nello stesso momento.
Ne deriva che occorrono più DPI di terza categoria, chiamati a operare in modo coordinato.
Interviene qui la EN 365, la norma che fissa i requisiti generali relativi a istruzioni, manutenzione, ispezione periodica e marcatura dei dispositivi anticaduta. Il principio di fondo è semplice da enunciare e facile da trascurare: i vari DPI non vanno scelti isolatamente.
Un’imbracatura, un dispositivo di recupero e un sistema di ancoraggio devono risultare compatibili tra loro, come richiede del resto l’articolo 76 del D.Lgs. 81/08 in materia di uso simultaneo di più dispositivi.
Combinare componenti di marche diverse presumendo che la certificazione del singolo pezzo garantisca l’insieme è un approccio da evitare.
La certificazione riguarda il singolo componente, non la combinazione arbitraria decisa in fase di allestimento.
Le novità normative da tenere d’occhio
Il quadro delle norme armonizzate è in continuo aggiornamento, ed è un fronte su cui conviene mantenere alta l’attenzione.
Nel 2025 la Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 ha aggiornato diversi riferimenti, tra cui la EN 813:2024 sulle cinture con cosciali, un dispositivo impiegato nei lavori su fune.
Più di recente la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 ha riorganizzato in un unico atto tutti i riferimenti alle norme armonizzate applicabili ai DPI, con periodi transitori pensati per consentire ai fabbricanti di adeguarsi.
Quali sono le implicazioni per chi utilizza i dispositivi? Una norma citata sull’etichetta di un prodotto acquistato qualche anno prima potrebbe nel frattempo essere stata sostituita.
Ciò non rende il DPI illegale da un giorno all’altro, ma al momento della sostituzione è opportuno verificare quale versione della norma costituisca il riferimento valido in quel momento.
Un errore ricorrente sulla scadenza
Si chiude con il tema che genera la maggiore confusione. È opinione diffusa che un DPI “scada” a una data fissa impressa sull’etichetta.
La questione è in realtà più articolata. L’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 impone al fabbricante di indicare mese e anno di produzione e, ove possibile, la data di scadenza.
Tuttavia la vita reale di un dispositivo dipende dalle modalità d’uso, dalle condizioni di stoccaggio e dagli esiti delle ispezioni periodiche.
Un cordino conservato in un magazzino umido può degradarsi prima della data stampata, mentre lo stesso cordino, tenuto correttamente e sottoposto a controllo, può raggiungere senza difficoltà la scadenza prevista.
L’indicazione resta invariata: occorre affidarsi all’ispezione della persona competente e alle istruzioni del produttore, mai alla sola data.
La classificazione in categoria III segnala quanto è grave il rischio, ma è la manutenzione a mantenere quel DPI in condizione di svolgere la propria funzione nel momento in cui diventa indispensabile.
Informazioni tratte dal sito ufficiale: https://www.pegasoanticaduta.it/dpi-anticaduta-quali-sono-tutte-le-tipologie/

